Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17640 del 06/09/2016
Motivazione "per relationem" - Rinvio ad altra sentenza di merito del medesimo ufficio - Ammissibilità - Conseguenze - Requisiti di specificità del mezzo di gravame - Individuazione.
La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17640 del 06/09/2016