Ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - Statuizione solo su alcuni capi di domanda - Rinuncia alla sentenza - Conseguenza - Efficacia di sentenza definitiva su tutti i capi di domanda - Impugnazione dei capi non decisi - Ammissibilità.
L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronuncia ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016