Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016
Sentenza - Motivazione "per relationem" - Rinvio ad atti di parte - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione impugnata, ritenendo legittimo il rinvio dalla stessa operato alla spiegazione tecnica fornita nell'atto di appello predisposto da un Comune, relativamente alle modalità di cd. "doppia misurazione di velocità" per mezzo di apparecchiatura autovelox, in caso di contemporaneo transito di veicoli sulle due corsie, di destra e di sorpasso).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016