Ordinanza di condanna ex art. 186 ter cod. proc. civ. - Revocabilità e modificabilità - Conseguenze - Contenuto decisorio di idoneità al giudicato - Esclusione - Ricorso ex art. 111 cost. - Inammissibilità.
L'ordinanza emessa a norma dell'art. 186 ter cod. proc. civ., non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 cost., stante il suo espresso assoggettamento alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 primo comma, e la sua conseguente natura di provvedimento, con funzione di condanna anticipatoria, revocabile e modificabile dal giudice a istruttore, ovvero dal collegio o dal giudice unico, con la sentenza della quale è destinato ad esser sostituito, come tale non idoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6995 del 17/07/1998