Condanna al pagamento di somme non contestate (art. 186 bis cod. proc. civ.) - Competenza funzionale del giudice istruttore - Sussistenza.
L'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate (art. 186 bis cod. proc. civ.)- il cui presupposto di emissione da escludere nel caso la parte, dichiaratasi disponibile stragiudizialmente al pagamento di una certa somma, in giudizio contesti la proponibilità dell'avversa domanda - spetta alla competenza funzionale del giudice istruttore e perciò non può esser emessa dal giudice della decisione della causa.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 609 del 22/01/1998