Omessa liquidazione in dispositivo - Rimedio - Correzione errori materiali - Esperibilità.
A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c. per ottenerne la quantificazione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16415 del 21/06/2018