Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17403 del 03/07/2018
Mero riferimento ad un precedente di legittimità - Omessa ricostruzione della fattispecie concreta e della sua riconducibilità al principio di diritto richiamato - Carenza di motivazione - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ritenuto affetta da nullità la decisione impugnata per avere la stessa omesso ogni riferimento ai fatti di causa ed alle ragioni poste a fondamento della pretesa tributaria).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17403 del 03/07/2018