Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - omessa pronuncia - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18491 del 12/07/2018
Domanda cautelare - Omessa pronuncia e decisione del merito della controversia - Violazione del diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di giudizio di cassazione, ai fini della sussistenza del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica qualora la domanda cautelare si fondi sui medesimi motivi addotti per la decisione nel merito e questi siano stati integralmente respinti, cosicché la relativa pronuncia deve intendersi estesa anche al rigetto della domanda cautelare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la decisione con la quale il giudice di merito aveva respinto l'opposizione avverso la delibera di cancellazione di una ditta dall'albo delle imprese artigiane doveva intendersi estesa anche alla domanda cautelare volta ad ottenerne la sospensiva).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18491 del 12/07/2018