Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18025 del 09/07/2018
Concessione in appello termine per deposito memorie prima dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. - Fondamento del relativo potere - Mancato rispetto - Conseguenze - Eventuale lesione diritto di difesa - Conseguenze - Nullità - Onere di tempestiva denuncia.
Il giudice di appello può concedere alle parti termine per depositare scritti difensivi prima della discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., rientrando tale facoltà nell'ambito dei poteri di direzione del procedimento a lui attribuiti dall'art. 175 c.p.c. - disposizione applicabile anche in appello, ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - al fine di garantire il più sollecito e leale svolgimento del processo. L'eventuale violazione del suddetto termine discrezionalmente assegnato dal giudice, in mancanza di una previsione normativa che stabilisca espressamente una decadenza della parte, può eventualmente integrare una violazione del diritto di difesa, destinata a sanarsi se non tempestivamente eccepita nel corso dell'udienza in cui la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. sia stata pronunciata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18025 del 09/07/2018