Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - in genere - Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - Facoltà della parte di chiedere il differimento dell’udienza di discussione - Fondamento - Fissazione officiosa di apposita udienza - Equipollenza - Diritto della parte ad un ulteriore rinvio - Esclusione - Mancata acquisizione delle conclusioni delle parti - Rilevanza - Limiti. corte di cassazione, sez. 6 - 3, ordinanza n. 22521 del 24/09/2018
In caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione di tale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale.