Principio della ragione più liquida - Operatività - Portata e fondamento.
L'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida”, gli impone, per contro, di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito. La violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se non venga fatta valere con l'impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con l'appello incidentale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019 (Rv. 656177 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_276