Declaratoria di difetto di giurisdizione - Statuizione anche sul merito - "Potestas iudicandi" - Insussistenza - Conseguenze.
Il giudice, qualora dichiari il proprio difetto di giurisdizione,si spoglia della "potestas iudicandi" con una pronuncia in rito completamente definitoria della causa dinanzi a sé, con la conseguenza che la statuizione resa anche sul "merito" della medesima controversia si appalesa meramente apparente e, come tale, è insuscettibile di passare in cosa giudicata.
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31024 del 27/11/2019 (Rv. 656074 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_323