Pronunzia in favore del contumace vittorioso - Procedimento di correzione di errori materiali - Ammissibilità.
Spese giudiziali civili - condanna alle spese.
Nel giudizio di cassazione è ammissibile il ricorso per la correzione di errore materiale avverso il provvedimento di condanna alle spese della parte intimata che non si sia ivi costituita, in quanto la violazione dell'art. 91 c.p.c., integra un errore, ai sensi dell'art. 287 e 391 bis c.p.c., rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12185 del 22/06/2020 (Rv. 658457 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_391_2
CORTE
CASSAZIONE
12185
2020