Assorbimento di una domanda in senso proprio e improprio - Cass. n. 12193/2020
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - Assorbimento di una domanda - In senso proprio e improprio - Nozione - Assorbimento erroneamente dichiarato - Conseguenza - Omessa pronuncia - Configurabilità - Fattispecie.
L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la declaratoria di illegittimità del licenziamento per tardiva contestazione disciplinare non può assorbire le domande di illegittimità per insussistenza del fatto o carenza di giusta causa cui è connessa una tutela più ampia, né può configurarsi come un rigetto implicito delle stesse, stante l'autonomia logico-giuridica delle questioni).
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 12193 del 22/06/2020 (Rv. 658099 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1