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Regola di esclusione dal giudizio secondo equità – Cass. n. 33033/2021

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - secondo equita' - Giudice di pace - Cause di valore inferiore a millecento euro - Decisione secondo equità - Eccezioni - Giudizi relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. - Estensione alle controversie relative a buoni postali fruttiferi - Fondamento.

 

La regola di esclusione dal giudizio secondo equità, prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c., per le controversie di valore non eccedente millecento euro derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., si estende anche a quelle che traggono origine dalla sottoscrizione di buoni postali fruttiferi, venendo in rilievo rapporti connotati dalla posizione dominante dell'emittente e la conseguente necessità che tali controversie siano trattate applicando regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondo la modulistica prestampata predisposta dalle Poste, che richiama le condizioni generali di contratto definite per regolare una serie indefinita di rapporti con i risparmiatori.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33033 del 10/11/2021 (Rv. 663305 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Civ_art_1342, Cod_Civ_art_2002

 

Corte

Cassazione

33033

2021