Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - secondo equita' - Sentenza del giudice di pace secondo equità - Regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. - Natura della censura - Conseguenze - Limiti di ammissibilità della censura - Violazione delle norme costituzionali e dei principi informatori della materia.
Riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34524 del 16/11/2021 (Rv. 663012 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_339
Corte
Cassazione
34524
2021