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Mancata statuizione nel dispositivo in ordine ad un capo della domanda - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 272 del 04/01/2024 (Rv. 669704-01)

"ius superveniens" - omessa pronuncia - Omessa pronuncia - Configurabilità - Integrazione del dispositivo con la motivazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato il decreto ex art. 99 l. fall. con cui il Tribunale aveva ammesso il lavoratore allo stato passivo per importi genericamente riferiti a retribuzioni relative all'anno 2015 e a tredicesime, non pronunciandosi sul capo di domanda relativo alla specificazione del titolo del credito per "ultime tre retribuzioni arretrate", costituente presupposto del diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento di tale credito, nell'insolvenza del datore di lavoro, da parte del Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 80 del 1992).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 272 del 04/01/2024 (Rv. 669704-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132