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Ordinanza - del giudice istruttore - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5355 del 29/02/2024 (Rv. 670279-01)

Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. - Modifica ex d.l. n. 263 del 2005, conv. dalla l. n. 51 del 2006 - Efficiacia di provvedimento finale - Sufficienza di contegno quiescente dell’intimato - Finalità - ragioni.

L'acquisto, da parte dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., dell'efficacia di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza può derivare tanto da un comportamento espresso dell'intimato che, come prevedeva il testo originario della norma, rinunci formalmente alla pronuncia della sentenza, quanto, nel testo attualmente vigente a seguito della modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lett. m) della l. n. 263 del 2005, anche per effetto di una rinuncia tacita alla pronuncia della sentenza, derivante dalla mancata formulazione dell'istanza di emissione del provvedimento finale a opera dell'intimato.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5355 del 29/02/2024 (Rv. 670279-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_186_4