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"Ius superveniens" - ultra ed extra petita - Giudizio di appello - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6533 del 12/03/2024 (Rv. 670531-01)

Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed effetto devolutivo dell'appello - Contenuto - Ricostruzione, qualificazione dei fatti e applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate - Conferma della sentenza impugnata sulla base di elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice - Fattispecie.

In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che al giudice d'appello fosse precluso respingere la domanda risarcitoria per responsabilità professionale di un avvocato per ragioni diverse, nella specie la carenza di prova in ordine al verificarsi di un danno conseguente alla condotta asseritamente negligente del difensore, da quelle fatte proprie dal giudice di prime cure attinenti all'insussistenza dell'inadempimento dedotto).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6533 del 12/03/2024 (Rv. 670531-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345