"Ius superveniens" - ultra ed extra petita - procedimento civile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3920 del 13/02/2024 (Rv. 670114-01)
Domanda giudiziale - modificazioni - Modificazione della domanda - Ammissibilità - Limiti - Mutamento da parte del giudice in sede decisoria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La modificazione della domanda, operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive, è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, mentre non può essere effettuata dal giudice in sede di decisione, incorrendosi altrimenti nella violazione delle garanzie difensive delle parti. (Nella specie, relativa alla domanda di accertamento dell'illegittima detenzione di un immobile concesso in leasing, fondata sulla circostanza che la società convenuta non potesse considerarsi succeduta alla originaria contraente nella posizione di concessionaria, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva accolto la domanda sul diverso presupposto che il contratto di leasing si fosse risolto, venendo così a incidere sul quadro fattuale in relazione al quale si erano dispiegate le difese delle parti).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3920 del 13/02/2024 (Rv. 670114-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_163