servitù - prediali - servitù coattive - passaggio coattivo - in genere - integrazione del contraddittorio - litisconsorzio – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9685 del 22/04/2013
Costituzione della servitù - Fondi intercludenti appartenenti a diversi proprietari - Azione - Nei confronti di tutti i proprietari - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze - Rigetto della domanda - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari pretermessi - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9685 del 22/04/2013
L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 cod. civ. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, in mancanza, la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9685 del 22/04/2013