Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12386 del 21/05/2013
Nella controversia per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso abbia convenuto in giudizio i proprietari di alcuni soltanto dei fondi circostanti, è inammissibile per difetto di interesse l'intervento volontario adesivo alle ragioni dell'attore spiegato dal proprietario di altro fondo vicino allo scopo di evitare che il passaggio, alla stregua di un ipotetico percorso alternativo, gravi sul proprio terreno, atteso che la pronuncia costitutiva richiesta non sarebbe comunque a lui opponibile, non essendo egli parte del processo, né titolare di diritto dipendente dal titolo dedotto in causa.