Opere realizzate dal proprietario del fondo servente, necessarie alla conservazione della servitù - Obbligo di contribuzione del proprietario del fondo dominante - Sussistenza.
Le spese inerenti le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite - sia pure nel proprio interesse - dal proprietario del fondo servente, vanno sostenute sia da quest'ultimo che dal proprietario del fondo dominante, proporzionalmente ai rispettivi vantaggi, in applicazione estensiva dell'art. 1069, comma 3, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6653 del 15/03/2017