Servitù di uso pubblico - Assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico - Accesso sulla via pubblica tramite varchi aperti sulla proprietà comunale - Legittimità - Fondamento.
I varchi di accesso realizzati a vantaggio di un fondo e gravanti su una strada pubblica non realizzano alcuna limitazione di altro fondo confinante con la medesima strada ed aperto al libero accesso pedonale e veicolare in virtù di una servitù di uso pubblico, in quanto il passaggio che viene ad essere esercitato da coloro che provengono dal primo fondo, dopo il transito sulla proprietà demaniale, non si differenzia da quello posto in essere da chiunque si trovi a transitare sulla pubblica via, non potendosi attribuire alcuna rilevanza alla circostanza che il primo fondo sia collocato in prossimità del secondo gravato dalla servitù pubblica.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 24430 del 30/11/2016