Uso pubblico di passaggio su strada vicinale - Tutela - Illegittimo ostacolo opposto da un terzo - Azione di rimozione proposta dai proprietari di alcuni fondi serviti dalla strada - "Confessoria servitutis" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Litisconsorzio necessario di tutti i proprietari dei fondi - Insussistenza.
Se alcuni proprietari, che fruiscono del passaggio di uso pubblico su una strada vicinale, convengono in giudizio un soggetto che ne compromette illegittimamente il godimento al fine di sentirlo condannare alla rimozione dell'ostacolo, senza chiedere tuttavia l'accertamento di un diritto di servitù, non risulta proposta una "confessoria servitutis" e, pertanto, non sussiste il litisconsorzio necessario tra tutti i titolari degli immobili serviti dalla strada.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3707 del 14/02/2013