Servitù - prediali - esercizio - alterazione - aggravamento (divieto di) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21129 del 28/11/2012
Conflitto tra la facoltà di chiusura del fondo servente e le facoltà del titolare di servitù di passaggio - Criteri - Domanda proposta da un parroco a tutela del diritto di transito spettante ad una parrocchia - Legittimazione attiva - Sussistenza - Esigenze dei frequentatori del luogo di culto - Funzionalità all'esercizio della libertà religiosa - Rilevanza.
Il conflitto tra il proprietario del fondo servente, cui è assicurata dall'art. 841 cod. civ. la facoltà di chiusura del fondo, e il titolare della servitù di passaggio è regolato dall'art. 1064, secondo comma, cod. civ., nel senso di garantire a quest'ultimo il libero e comodo esercizio della servitù, in base ad un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi. Ne consegue che, con riguardo a domanda proposta da un parroco, quale rappresentante legale di una determinata comunità di fedeli, al fine di ottenere la rimozione di opere di recinzione apposte su di una strada, sulla quale la chiesa, appartenente alla parrocchia, ha diritto di passaggio, il giudice, nel valutare in quale misura le modalità di chiusura del fondo finiscano per compromettere tale diritto, deve considerare come lo stesso passaggio sia funzionale all'esercizio della fondamentale ed inviolabile libertà religiosa dei frequentatori del luogo di culto, che il parroco è legittimato a far valere in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21129 del 28/11/2012