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Servitù - pubbliche - di uso pubblico – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4597 del 22/03/2012

Costituzione - "Dicatio ad patriam" - Requisiti e presupposti - Comportamento volontario del proprietario - Necessità - Relativo accertamento del giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.

La costituzione d'una servitù pubblica per effetto della c.d. "dicatio ad patriam" (consistente nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità e non precariamente, un proprio bene a disposizione della collettività) non può essere desunta dal solo fatto che il proprietario abbia consentito il passaggio pubblico su parte del proprio fondo.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4597 del 22/03/2012