Alienazione del fondo dominante - Cass. 12798/2019
Trasferimento "ope legis" delle servitù inerenti – Trasferimento "ope legis" delle servitù inerenti - Omessa menzione nell'atto di acquisto - Irrilevanza - Opponibilità all'acquirente del fondo servente - Trascrizione del titolo costitutivo della servitù - Necessità - Fondamento.
In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12798 del 14/05/2019 (Rv. 654037 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1027 – Contenuto del diritto
Cod. Civ. art. 1028 – Nozione dell’utilità
Cod. Civ. art. 1058 – Modi di costituzione
Cod. Civ. art. 1062 – Destinazione del padre di famiglia
Cod. Civ. art. 1362 – Intenzione dei contraenti
Cod. Civ. art. 1363 – Interpretazione complessiva delle clausole