Costituzione di servitù di passaggio pedonale o anche per transito veicolare - Criterio discretivo - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 1051 c.c., per stabilire se, in caso di interclusione del fondo dominante, la servitù debba costituirsi solo per il passaggio pedonale ovvero anche per il transito dei veicoli, è necessario valutare comparativamente gli opposti interessi da tutelare.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel procedere alla costituzione di una servitù di passaggio a piedi e con veicoli, aveva considerato che il fondo servente era costituito da una minuscola striscia di terreno priva di valore, mentre il fondo dominante era potenzialmente destinato a vigna e utilizzabile come terreno agricolo o deposito materiale).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12088 del 08/05/2019 (Rv. 653809 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1051 – Passaggio coattivo