Opponibilità di una servitù ai terzi - Cass. Ord. 17026/2019
Servitu' - prediali - costituzione del diritto - opponibilità al terzo - Compravendita di terreni - Costituzione di servitù - Opponibilità della servitù ai successivi acquirenti del fondo servente - Condizioni – Specifica menzione dell'esistenza della servitù nella nota di trascrizione – Necessità – Conoscenza oggettiva o soggettiva – Irrilevanza.
Ai fini della opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, deve essere considerata soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto; né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile "aliunde".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17026 del 25/06/2019 (Rv. 654615 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2644, Cod_Civ_art_2659, Cod_Civ_art_2664, Cod_Civ_art_2665, Cod_Civ_art_1027