Servitù di passaggio coattivo - Cass. Ord. 17156/2019
Servitu' - prediali - servitu' coattive - passaggio coattivo - integrazione del contraddittorio - litisconsorzio – esenzioni - Esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. - Applicabilità - Limiti - Operatività dell'esenzione in presenza di interclusione assoluta - Esclusione - Fondamento - Giudizio di comparazione tra i contrapposti interessi - Criteri.
In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili.
Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 17156 del 26/06/2019 (Rv. 654341 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1051, Cod_Civ_art_1054