Servitù di passaggio - Trasferimento sul fondo di proprietà di un terzo - Consenso del terzo - Manifestazione per iscritto - Necessità - Fondamento.
Il trasferimento della servitù di passaggio su un fondo servente di proprietà di un terzo richiede, ai sensi dell'art. 1068, comma 4, c. c., il consenso di quest'ultimo, consenso che non può ritenersi implicito nel fatto che il proprietario già consenta il passaggio a taluni, essendo invece necessario, al fine della costituzione del rapporto intersoggettivo tra il titolare del fondo dominante ed il titolare del nuovo fondo servente, che il consenso sia non solo esplicito, ma, considerata la natura del diritto, manifestato per iscritto.
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17869 del 03/07/2019 (Rv. 654458 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1058, Cod_Civ_art_1068_4, Cod_Civ_art_1350_4