Scarico coattivo di acque luride o nere - Ammissibilità – Cass. n. 11840/2021
Servitù' - prediali - servitù' coattive - scarico coattivo - di acque impure - Scarico coattivo di acque luride o nere - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Distinzione fra acque luride ed acque impure - Irrilevanza - Fondamento.
La servitù coattiva di scarico può essere domandata per liberare il proprio immobile sia da acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli od industriali o degli impianti e servizi igienico-sanitari degli edifici; l'art.1043 c.c., infatti, non autorizza alcuna distinzione tra acque impure ed acque luride o "nere", intese quest'ultime come acque di scarico delle latrine, dovendosi, piuttosto, intendere il riferimento alle acque impure, contenuto nel secondo comma, come volto unicamente a stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva è subordinata all'adozione di opportune precauzioni per evitare inconvenienti al fondo servente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11840 del 06/05/2021 (Rv. 661121 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1043