Interclusione del fondo - Accertamento con riferimento al fondo nel suo complesso – Cass. n. 15116/2021
Servitu' - prediali - servitu' coattive - passaggio coattivo - integrazione del contraddittorio - litisconsorzio - condizioni - interclusione - Interclusione del fondo - Accertamento con riferimento al fondo nel suo complesso - Necessità - Passaggio di fatto su fondo alieno - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo all'uopo, al contrario, che esista un diritto reale ("iure proprietatis" o "servitutis") di passaggio, che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che aveva escluso l'interclusione sul rilievo che il fondo dominante, di proprietà di una società, avesse accesso alla via pubblica mediante il passaggio esercitato, di fatto, su beni in titolarità dei soci, i quali non avevano tuttavia formato oggetto di conferimento alla società medesima, ex art. 2254 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15116 del 31/05/2021 (Rv. 661363 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1051, Cod_Civ_art_1052