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Servitù di gasdotto – Cass. n. 18011/2021

Servitù' - prediali - servitù' coattive - Art. 3 della l. n. 154 del 2016 - Servitù di gasdotto - Costituzione coattiva - Ammissibilità - Condizioni.

 

La servitù di gasdotto rientra, per effetto di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 154 del 2016, tra quelle passibili di costituzione coattiva ”ope judicis" su domanda dell'esercente il servizio di distribuzione del gas e non del proprietario del fondo interessato alla relativa erogazione, dovendosi il fondo dominante individuare - come confermato dal citato art. 3, che impone di consentire il passaggio delle tubazioni per l'allacciamento ”alla rete del gas” e non a qualunque serbatoio, anche privato, di gas - non già in quello dell'utente somministrato, bensì nell'impianto di distribuzione, quale fondo a destinazione industriale o commerciale.

Corte Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18011 del 23/06/2021 (Rv. 661710 - 02)

 

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