Passaggio coattivo - integrazione del contraddittorio - litisconsorzio - determinazione del passo - pluralita' di fondi circostanti - Soluzioni plurime per l'accesso sulla via pubblica - Litisconsorzio necessario dei proprietari dei fondi circostanti - Insussistenza.
Nella controversia per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l'asservimento del terreno indicato dall’istante.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25130 del 23/08/2023 (Rv. 668924 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1051, Cod_Civ_art_1052, Cod_Proc_Civ_art_102