Costituzione non negoziale - per destinazione del padre di famiglia - Fondo in comproprietà - Divisione - Costituzione della servitù - Ammissibilità.
La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c., trova applicazione non solo nell'ipotesi del singolo proprietario, ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 33751 del 04/12/2023 (Rv. 669449 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1062