Costituzione mediante convenzione di servitù di parcheggio su fondo altrui - Condizioni e requisiti - Vantaggio in favore di altro fondo - Necessità. servitu' - prediali - costituzione del diritto - delle servitu' volontarie - costituzione negoziale - servitu' - "nemini res sua servit" - utilita' (nozione).
In tema di servitù, l'art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all'esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sussistano i requisiti del diritto reale tra cui, in particolare, la localizzazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3925 del 13/02/2024 (Rv. 670197-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1028