Acquisto a titolo derivativo da parte dell'acquirente del fondo - Ambulatorietà della servitù - Conseguenze - Necessità di accertamento del rapporto diretto tra acquirente e fondo - Esclusione - Fattispecie.
L'accertamento dell'acquisto a titolo originario della servitù di passaggio a favore del dante causa che trasmetta a titolo derivativo il proprio fondo, per il principio di ambulatorietà della servitù, esclude la necessità di accertare l'esistenza di un rapporto diretto tra l'avente causa e il fondo acquistato. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto di dover verificare i presupposti di cui all'art. 1146 comma 2, c.c. in capo all'avente causa di un fondo sul quale il dante causa aveva già maturato il diritto di servitù di passaggio a titolo originario).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11243 del 26/04/2024 (Rv. 670752-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1146, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1470