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Prediali - azioni a difesa della servitù - confessoria (del possesso di servitù) - legittimazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11601 del 30/04/2024 (Rv. 671126-01)

Legittimazione passiva - Titolarità - Condizioni - Fondamento.

In tema di confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è anzitutto di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., solo se la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti, o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro riguardi, possono essere esperite, ex art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11601 del 30/04/2024 (Rv. 671126-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1079, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2058, Cod_Civ_art_2933