Trascrizione di colloqui telefonici - Idoneità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7505 del 31/03/2014
La prova scritta della transazione, necessaria ai sensi dell'art. 1967 cod. civ., non può consistere nella trascrizione di colloqui telefonici, la quale non è "documento", né la riproduzione meccanica di un documento.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7505 del 31/03/2014