Transazione novativa su titolo nullo - Annullabilità - Legittimazione a far valere il vizio della sola parte priva di conoscenza della causa di nullità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15841 del 10/07/2014
La transazione novativa, ovvero quella che ha per oggetto il titolo e non la sua esecuzione, se interviene su un titolo nullo è annullabile, ma il vizio del negozio, agli effetti dell'art. 1972, secondo comma, cod. civ., può essere fatto valere soltanto dalla parte che abbia ignorato la causa di nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15841 del 10/07/2014