Trascrizione - Funzione - Ordine del giudice di trascrivere - Natura - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16853 del 11/08/2005
Poiché, ai sensi dell'art. 2651 cod. civ., il conservatore ha l'obbligo di trascrivere l'atto anche senza l'ordine del giudice, il capo della sentenza contenente tale ordine non ha fra le parti un autonomo contenuto decisionale che lo renda suscettibile di impugnazione, giacché - in caso di rifiuto del conservatore - il diritto alla trascrizione è diversamente tutelato dalla procedura prevista dagli artt. 2674 cod. civ., 113 bis disp. att. cod. civ. e 745 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16853 del 11/08/2005