Trascrizione - atti relativi a beni immobili - procedimento - nota di trascrizione - omissioni od inesattezze – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3075 del 08/02/2013
Pignoramento immobiliare - Erroneità della data di nascita del debitore risultante dal titolo d'acquisto dei beni pignorati e dalle note di trascrizione - Acquisto da parte di terzi trascritto nei confronti del debitore correttamente identificato - Inopponibilità al creditore pignorante - Sussistenza - Fondamento.
In tema di espropriazione immobiliare, non sono opponibili al creditore pignorante, il quale abbia provveduto a trascrivere il pignoramento in danno del soggetto individuato secondo la data di nascita risultante dall'atto di acquisto dei beni da sottoporre ad esecuzione, né l'eventuale erroneità delle generalità ivi indicate, riportate pure nelle note di trascrizione, né, conseguentemente, l'acquisto da parte di terzi trascritto, sia pure in tempo anteriore al pignoramento, nei confronti del debitore identificato sulla base di dati che, per quanto reali, siano però difformi da quelli emergenti dal medesimo titolo di provenienza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3075 del 08/02/2013