Competenza territoriale - Disciplina - Violazione - Conseguenze - Nullità dell'atto. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12242 del 06/06/2011
La norma dettata dall'art. 2663 cod. civ. - per la quale la trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni - ha natura imperativa, con la conseguenza che la competenza territoriale da essa fissata deve essere qualificata come assoluta ed inderogabile; pertanto, l'atto compiuto in violazione della stessa deve essere considerato radicalmente nullo e privo di qualsiasi effetto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12242 del 06/06/2011