Giudizio di legittimità - Estinzione per rinuncia e accettazione - Ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2668 c.c. - Presupposto - Concorde richiesta delle parti.
La necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processuali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta che, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità.
Sez. 3, Ordinanza n. 18741 del 23/09/2016