Sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. - Risoluzione - Assenza di trascrizione della domanda di risoluzione - Acquisti compiuti dai terzi - Conseguenze.
In caso di risoluzione degli effetti della sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà di un bene immobile, emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., in assenza di trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione, restano salvi gli acquisti compiuti dai terzi in base ad atto trascritto o iscritto, non rilevando ai fini dell'applicazione dell'art. 1458, comma 2, c.c., che non risulti trascritto anche il titolo di acquisto del loro dante causa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13577 del 30/05/2018