Omissioni o inesattezze della nota di trascrizione - Invalidità - Condizioni - Incertezza sulle persone, sui beni o sulla natura dell’atto - Giudizio di fatto - Conseguenze.
In forza dell'art. 2665 c.c. non ogni omissione od inesattezza nella nota di trascrizione determina l'invalidità della trascrizione stessa, ma solo quelle che ingenerano incertezze sulle persone, sul bene e sulla natura giuridica dell'atto; e l'accertamento dell'esistenza dello stato di incertezza, soprattutto ove incentrato sulla ritenuta idoneità dell'univocità del riferimento ritraibile dal codice fiscale, costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se immune da vizi logici e giuridici e sorretto da congrua motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13543 del 30/05/2018