Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica - Corte di Cassazion
Disciplina transitoria di cui all'art. 1 del d.l. n. 106 del 2006 - Ambito di applicazione - Rapporti tributari pendenti alla data della sua entrata in vigore - Nozione -Applicabilità della stessa disciplina anche alle cartelle di pagamento notificate dopo la sua entrata in vigore - Inapplicabilità ai suddetti rapporti tributari del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Fondamento.
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina transitoria dettata dall'art. 1 del d.l. n. 106 del 2005, conv. con modif. dalla legge n. 156 del 2005, in tema di termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni presentate entro i termini indicati nella stessa disciplina, si applica anche alle cartelle di pagamento notificate dopo la sua entrata in vigore, essendo la norma volta a regolare i rapporti tributari pendenti a tale data e dunque anche quelli relativi a dichiarazioni depositate nei periodi temporali dalla stessa previsti e interessate da controlli liquidatori, ma per le quali l'emissione e notificazione delle relative cartelle sia avvenuta successivamente alla sua entrata in vigore, i quali sono perciò sottratti al termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto abrogato dalla stessa norma e ritenuto irrilevante anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 perché relativo a un atto interno.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1858 del 28/01/2020 (Rv. 656746 - 01)
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