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Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - versamento diretto - rimborsi – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1503 del 23/01/2020 (Rv. 6

Tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi - Conseguenze - Idoneità della dichiarazione a costituire titolo per il rimborso - Esclusione - Convertibilità della dichiarazione tardivamente presentata in istanza di rimborso - Ammissibilità - Condizioni - Applicabilità per il periodo successivo all'abrogazione dell'art. 9 d.PR n. 600 del 1973 - Sussistenza - Fondamento.

In virtù della disciplina anteriore alle modifiche apportate all'art. 9 del d.P.R. n. 600 del 1973 dal d.lgs. n. 241 del 1997, ai fini del rimborso dei crediti d'imposta non si tiene conto della dichiarazione dei redditi tardivamente presentata, gravando sul contribuente l'onere di formulare espressa istanza, a meno che questi non si sia limitato ad esporre il credito di imposta, ma abbia specificamente domandato il rimborso. Tale principio opera anche sulla base della nuova disciplina sancita dal d.P.R. n. 322 del 1998, che ha abrogato l'art. 9 del d.P.R. n. 600 citato, in quanto la dichiarazione tardiva, al pari della precedente disciplina, costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1503 del 23/01/2020 (Rv. 656676 - 01)

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